
Le autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti
Le imprese e gli enti che devono essere iscritte all’Albo, in base alla loro specifiche attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, vengono individuate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) come segue:
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Le istanze inviate ad ogni Sezione regionale dell’Albo prevedono la compilazione di apposite procedure tramite il portale Agest Telematico, il sistema contenente la banca dati di tutte le imprese iscritte a livello nazionale. Tali istanze, completabili in massimo 15 giorni, sono semplificate nei seguenti casi:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte negli anni 2017-2018 relativamente alle:
- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
È previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano.
Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti.
Infine vale la pena di ricordare che chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione è punito:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta invece di rifiuti pericolosi.
Per ogni informazione relativa alle modalità di iscrizione, ai costi previsti per ogni categoria e per una consulenza personalizzata sulla specifica realtà dell’impresa, vi invitiamo a contattare il C.A.T.A.
Referente: ELEONORA SALVADEGO
mail: eleonora.salvadego@catasicurezza.it | Tel. 0437 851367