COME CAMBIA LA SICUREZZA SUL LAVORO
le importanti modifiche introdotte al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 215/2021 al D.Lgs 81/2008
È stato svolto presso il nuovo URBANHUB del Centro Consorzi di Belluno il webinar sulle modifiche introdotte al “testo unico sulla sicurezza sul lavoro” che ha visto la partecipazione di oltre 250 partecipanti.
Gli argomenti trattati dai relatori sono stati:
- Le novità per la formazione alla sicurezza e l’importanza dell’addestramento,
- Le responsabilità nei luoghi di lavoro (datori di lavoro, dirigenti e preposti): evoluzione giurisprudenziale e normativa, la
- Vigilanza e provvedimenti di sospensione, cosa è cambiato e le indicazioni e nuovi compiti dell’Ispettorato del lavoro.
Nell’intervento iniziale Diego Da Canal del CATA ha svolto una sintesi dei 14 articoli del D.lgs 81/08 sottoposti a modifica, con un piccolo focus sulle novità apportate al mondo della scuola ed in particolare l’esenzione della responsabilità dei Dirigenti Scolastici qualora abbiano richiesto interventi strutturali e di manutenzione ai fini del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza, la possibilità di interdizione parziale o totale dell’utilizzo dei locali qualora si rilevi un rischio grave e immediato e la valutazione del rischio congiunta tra Dirigente Scolastico e Amministrazione proprietaria dello stabile.
Le novità sulla formazione e l’addestramento sono state trattate dalla dott.ssa Martina Zaetta del Centro Consorzi con particolare riferimento agli Obbligo di registrazione anche tramite registri informatizzati dell’attività di addestramento effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro e L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. alla formazione in presenza prevista per i preposti e con cadenza biennale, l’obbligo formativo del datore di lavoro che non svolge il ruolo di RSPP e il fatto che molte di queste novità verranno normate all’interno di un nuovo Accordo Stato-Regioni previsto per il 30/06/2022.
Gli Avv.ti Innocenzo Megali e Beatrice Verrati hanno svolto un approfondimento sulla figura del preposto. Tra le novità vi è l’individuazione del preposto o dei preposti (per iscritto) per l’effettuazione delle attività di vigilanza, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Tre nuovi obblighi, che rendono l’azione del preposto notevolmente più incisiva, disancorandola dal verificarsi in concreto di situazioni pericolose:
- allorquando il preposto rilevi dei comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- nell’ipotesi di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza nell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente a datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Si è parlato anche della responsabilità in capo al preposto, le sanzioni che troveranno applicazione nell’ipotesi di omissione colposa nell’adempimento degli obblighi su di lui gravanti citando anche alcune importanti sentenze.
Infine l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno con il responsabile del processo di vigilanza Dott. Dauro Dell’Anna e l’Ispettore Tecnico Maria Grazia Serranò hanno approfondito il tema della
sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs 81/2008) alla luce delle ultime riforme.
Il provvedimento sospensione dell’attività con l’applicazione del pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie aggiuntiva diviene obbligatorio quando il personale ispettivo riscontra le seguenti circostanze:
- almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (comunicazione obbligatoria modello UNILAV) nonché i lavoratori autonomi occasionali in assenza dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro tramite SMS o posta elettronica secondo le modalità previste per il lavoro intermittente.
Nell’ipotesi di lavoro irregolare sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari ad Euro 2.500, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 Euro. - gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Le gravi irregolarità che, una volta accertate, costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento interdittivo sono state individuate dall’Allegato I del D. Lg. 81/2008
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | |
1 | Mancata elaborazione del DVR | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione del POS | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione per le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di idonee protezioni | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di idonee protezioni | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti/indiretti (impianto di terra, interruttore elettromagnetico) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
12 bis | Mancata notifica all’organo di vigilanza, prima dell’inizio, di lavorazioni che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | Euro 3.000 |
Gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere (cfr. Circolare INL n. 3 del 2021 e n. 33/2009) oppure all’attività prestata dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o privi di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. In tale ultimo caso, come chiarito dalla circolare n. 3/2021, la violazione può riferirsi anche ad un solo lavoratore, che conserva il diritto alla retribuzione, nonostante non possa essere impiegato dal datore fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici.
Sono state quindi spiegate le condizioni per la regolarizzazione e la revoca dei provvedimenti di sospensione.
Al fine di assicurare una migliore attività di prevenzione, l’obiettivo delle modifiche apportate è quello di incentivare e coordinare i controlli in merito alle scorrette prassi di sicurezza sul lavoro e stimolare una migliore organizzazione della sicurezza aziendale, implementando sempre più sistemi interni di controllo.
Il CATA ed il Centro Consorzi tramite i propri tecnici sono a disposizione delle aziende per sopralluoghi di assistenza tecnica, assistenza per la verifica della corretta attuazione degli adempimenti, supporto alle valutazioni dei rischi aziendali, assistenza per l’analisi dei fabbisogni formativi, corsi formativi sia aziendali, che in presenza, che in modalità e-learning, sorveglianza sanitaria, applicazione dei modelli di organizzazione e gestione, gestionale informatico della sicurezza Secur8 al fine di gestire anche le ultime novità introdotte.
CATA
Referente: DIEGO DA CANAL
mail: diego.dacanal@centroconsorzi.it | Tel. 0437 851360