DOCUMENTI UTILI
AGGIORNATI ALLA DATA 26/03/2020
▶ FSBA
Sostegno straordinario a imprese e lavoratori su tutto il territorio nazionale nei giorni del CoronaVirus
FAI LA DOMANDA CON NOI
▶ DECRETO CURA ITALIA
Le Indennità per emergenza COVID-19
SCARICA: LE INDENNITÀ PER EMERGENZA COVID-19
▶ ELABORATO INFORMATIVO
Con riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro non sanitari.
Revisione 1. Data 23 marzo 2020.
SCARICA: ELABORATO INFORMATIVO COBIS
▶ Lista di riscontro protocollo
Grazie al COBIS Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza delle aziende artigiane del Veneto, CPR Comitato Paritetico Regionale per la sicurezza in edilizia del Veneto, Head Up Spin Off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Master STePS in Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza dell’Università Ca’ Foscari Venezia, pubblichiamo lista di riscontro per l’applicazione del protocollo anti-contagio.
SCARICA: LISTA APPLICATIVA COBIS
▶ Decreto Cura Italia
validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale.
Con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15 è prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale.
L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi). Tutte le informazioni sul sito dell’Inail cliccando a questo link.
▶ Comunicazione al prefetto di prosecuzione di attività emergenza covid-19
DPCM 22 marzo 2020 – articolo 1 lettera D) e lettera G)
Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute essenziali; il DPCM consente inoltre le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ritenute essenziali, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività degli impianti a ciclo
produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL PREFETTO
Le attività sospese che proseguono in quanto funzionali a garantire la continuità delle filiere delle attività essenziali, oppure in quanto assicurate da impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, devono essere comunicate preventivamente al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO
I modelli sono scaricabili dal sito della Prefettura di Belluno nella sezione informazioni utili del Coronavirus dove è possibile scaricare i modelli di comunicazione al Prefetto di Belluno per le attività’ previste dall’art.1 lettera D e G da inviare tramite posta certificata protocollo.prefbl@pec.interno.
Ricordando le finalità del DPCM 22 marzo 2020, ossia il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, raccomandiamo un utilizzo responsabile della possibilità di prosecuzione esclusivamente per i casi individuati dal decreto.
A tal proposito segnaliamo che il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
http://www.prefettura.it/
SCARICA: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ FUNZIONALI
SCARICA: COMUNICAZIONE PER IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO
▶ Nuova lista dei settori che restano aperti
Pubblicato il nuovo DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19- Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare prevede l’inasprimento delle sanzioni. La multa per chi viola le regole anti-contagio salirà da un minimo di 400 a a un massimo di 3.000 euro. Per quanto riguardo spostamenti non necessari con veicoli, «la sanzione sarà aumentata fino a un terzo ma non ci sarà il fermo amministrativo del veicolo, solo le multe». E prevista inoltre la «chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni» se si violano gli obblighi previsti per le attività commerciali. Nonché la possibilità per singole Regioni di adottare misure più dure di quelle nazionali se il contagio si acuisce, ma in coordinamento con il governo. Inoltre anche una buona notizia che prevede la depenalizzazione per i denunciati nei giorni scorsi dalle Forze dell’ordine perché fermati in strada in violazione delle regole, che poggiava sull’articolo 650 del Codice che prevede la reclusione fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro per chi viene giudicato colpevole di «inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità»
SCARICA LA GAZZETTA UFFICIALE 25 MARZO 2020
SCARICA LA NUOVA LISTA DI ATTIVITÀ APERTE ATECO
▶ Circolare chiarimenti in merito al D.P.C.M 22 marzo 2020 del Ministero dell’Interno
▶ Nuovo modulo di autocertificazione
Cambia ancora il modulo di auto dichiarazione per gli spostamenti aggiornato al 26 marzo 2020.
SCARICA IL NUOVO MODELLO (26/03/2020)
▶ Proroga adempimenti in scadenza nei settori dell’autotrasporto, auto riparatori, impiantisti
SCARICA: RIEPILOGO COMPLETO DELLE PROROGHE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER CONDUCENTI E VEICOLI
SCARICA: IMPIANTI E AUTORIPARAZIONE: CERTIFICAZIONI GAS FLUORURATI (F-GAS) PROROGATE
▶ Bandi e opportunità per le imprese artigiane per affrontare al meglio la ripresa
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
▶ APPALTI
Niente sanzioni per mancato rispetto dei termini a causa dell’emergenza Covid-19
Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 è stato temporaneamente modificato il Testo Unico dei Contratti di Appalto, D.Lgs. n. 50/2016.
Per quanto attiene ai contratti pubblici, si segnalano in particolare:
- la deroga degli importi massimi per gli affidamenti diretti per somma urgenza fino alla fine del 2020. Questi affidamenti non possono comunque superare la soglia comunitaria prevista nell’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (esempi 5.225.000 € per appalti pubblici di lavori – 135.000 € / 209.000 per gli appalti pubblici di forniture – 750.000€ per gli appalti di servizi, ecc);
- le indicazioni in merito alla responsabilità dell’impresa che interrompe i lavori a causa delle misure di contenimento Covid 19, pur avendo sottoscritto nel contratto d’appalto delle penali per il ritardo. In particolare l’art.91 fa venire meno eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti derivanti dalla straordinaria circostanza.
Per quanto attiene ai lavori privati si può fare riferimento ad una giurisprudenza assodata, che è orientata a dare queste indicazioni:
“perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore” – Corte Cassazione Civile Sez. II, 2/4/2019, n. 9152.
e inoltre
“anche se è stata pattuita una clausola penale, l’appaltatore può sempre provare che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione dei lavori sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile” – Corte d’Appello Genova Sez. I, Sentenza 27/6/2019 – Tribunale Taranto Sez. I, 26/3/2019 – Tribunale Grosseto, 28/1/2019.
In questo caso risulta più semplice dare prova dell’impossibilità del rispetto dei termini per l’esecuzione dei lavori, data l’emergenza sanitaria dichiarata dal Governo.