
Centro Consorzi da sempre rappresenta un punto di riferimento per le imprese Bellunesi e Venete in materia di compliance normativa (sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy ecc.).
In questi ultimi due anni ha intensificato una partnership con MPHIM+, in considerazione del fabbisogno rilevato sul territorio.
Questa collaborazione ha dato origine ad un servizio con verticalizzazione Nazionale tramite una serie di attività formative rivolte alle imprese (anche attraverso i suoi commercialisti e consulenti del lavoro).
Centro Consorzi si è dotato degli strumenti informatici necessari per sostenere la conformità delle imprese del territorio all’art. 3 del d. lgs 14/2019 che possono essere messi a disposizione dei professionisti del settore.
Quindi una opportunità che non ci vede da soli che mira a collaborare con i professionisti Commercialisti, Revisori, Consulenti sempre più in affiancamento per il bene delle aziende visto le competenze necessarie per ottemperare alla normativa.
Il codice della crisi: il punto della situazione
I reiterati rinvii che hanno tardato la completa e definitiva entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019, meglio noto come Codice della crisi, invece che favorire lo svolgimento delle attività necessarie per l’adeguamento delle imprese ai nuovi obblighi di legge, hanno creato tanta confusione nell’imprenditore e nei professionisti, con la conseguenza che la quasi totalità delle piccole e medie imprese ha lasciato sinora inapplicate anche le norme già entrate a regime.
Questa mal posizionata attenzione va prontamente corretta e canalizzata sui vigenti obblighi posti a carico dell’imprenditore.
Facciamo il punto della situazione alla luce dell’ultimo intervento legislativo che ha interessato il Codice della crisi e, cioè, il decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022:
- viene sancita la definitiva e completa entrata in vigore del Codice della crisi alla data del 15 luglio 2022;
- viene confermata l’entrata a regime della segnalazione della crisi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, dell’Inps, dell’Agente della Riscossione e dell’INAIL;
- viene nuovamente confermata la vigenza degli articoli del Codice della crisi relativi all’obbligo previsto in capo agli amministratori di società di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e monitorare la continuità aziendale;
- viene depennata la composizione assistita della crisi e al suo posto viene previsto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, con il quale l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere alla CCIAA, qualora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.
Cosa devono fare o meglio, cosa dovevano fare gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva sin dal 16 marzo 2019 per adottare gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili?
È necessario istituire innanzitutto un modello di controllo di gestione che permetta di intercettare i primi segnali di squilibrio economico-finanziario, tra i quali l’insufficienza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (scadenza di mutui e altri debiti a medio e lungo termine come, ad esempio, le rateizzazioni dei debiti tributari o previdenziali) per i dodici mesi successivi.
L’organizzazione dell’impresa, inoltre, deve essere in grado di intercettare quegli eventi o circostanze che possono minare la continuità aziendale, quali ad esempio la concentrazione del fatturato su pochi clienti, l’ingresso sul mercato di un concorrente particolarmente competitivo o la perdita di personale che riveste mansioni particolarmente rilevanti, al fine di pianificare azioni e strategie per fronteggiare tali incertezze.
In ultimo bisogna chiedersi: cosa succede all’amministratore di una s.r.l., ad esempio, che non ha predisposto i presidi sopra accennati? Gli amministratori saranno chiamati a rispondere di fronte ai soci e ai creditori della società, dell’eventuale inadeguatezza degli assetti predisposti. In altre parole, l’inadempimento dell’obbligo, se causativo di un danno patrimoniale, può legittimare un’azione di responsabilità verso gli amministratori che rischiano di pagare con il proprio patrimonio personale il danno arrecato alla società a causa della mancata adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Altri adempimenti o nuove opportunità?
Prima di tutto dobbiamo concentrarci sull’obbligo di legge, in quanto il mancato adempimento può risultare foriero di problematiche non di poco conto per l’imprenditore individuale o societario.
Alle responsabilità appena richiamate, bisogna aggiungere le difficoltà che possono insorgere con le banche in caso di richiesta di concessioni di nuovi fidi o in caso di un semplice rinnovo dell’affidamento.
A questo si deve aggiungere un altro aspetto non secondario: anche le assicurazioni, in sede di rilascio della polizza fideiussoria, cominciano a richiedere l’adozione degli adeguati assetti alle società.
Pertanto si comprende come nessun imprenditore potrà permettersi di tralasciare questo nuovo adempimento, che diventa un punto di forza dell’impresa, non solo per tirare una linea di demarcazione con i competitors che non saranno in grado di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, ma anche per dotarsi degli strumenti di controllo di gestione in grado di migliorare le performance aziendali.
Le imprese individuali obbligate all’adozione delle misure idonee
Anche le imprese individuali, attraverso le misure idonee, dovranno attivarsi in maniera del tutto simile alle società per anticipare gli squilibri economico-finanziari e patrimoniali.
Si tratta di capire se queste rilevazioni e verifiche richieste a tutti gli imprenditori costituiscano ulteriori adempimenti o possano rappresentare strumenti di supporto alla resilienza e allo sviluppo delle aziende.
Attenzione all’agenzia dell’Entrate, all’INPS e all’INAIL
In caso di superamento delle soglie di debito scaduto nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, dell’INPS e dell’INAIL previste dalla legge, all’imprenditore verrà recapitata una lettera di compliance che avverte circa un possibile stato di crisi, invitando ad utilizzare la composizione negoziata, rivolgendosi direttamente alla CCIAA.
Si tratta di un’ulteriore spinta per gli imprenditori verso l’utilizzo di un sistema di controllo di gestione che possa prevenire una condizione di insufficiente disponibilità di cassa, tale da non permettere il pagamento di IVA, contributi INPS e INAIL.
Quando attivare gli assetti e le misure idonee?
L’imprenditore individuale deve adottare le misure idonee e le società gli adeguati assetti quando si trovano in una situazione di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale.
La prevenzione della crisi va fatta quando l’impresa è sana, mentre la composizione della crisi qualora l’impresa si trova in uno stato di squilibrio.
La norma segue lo stesso ragionamento della 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro) che obbliga alla prevenzione degli infortuni, o alla normativa sulla privacy che ha l’obiettivo di evitare la perdita di dati personali dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori.
Referente: STEFANO BALBINOT
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