Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è prorogato anche per il 2020
È già confermato. Le imprese potranno fruire del credito d’imposta formazione 4.0. Questo quanto emerge dal nuovo disegno della Legge di Bilancio 2020.
Formazione 4.0 aliquote previste
Sono previste le seguenti aliquote per la Formazione che si applicano in base alla dimensione dell’impresa, ovvero:
• 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000,00 euro per le piccole imprese.
• 40% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000,00 euro per le medie imprese.
• 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 200.000,00 euro per le grandi imprese.
Spese ammissibili: costo azienda del personale dipendente impegnato come partecipanti, tutor o docente nelle attività di formazione ammissibili, riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Cosa si intende per Formazione 4.0
E’ finanziata tutta la formazione 4.0 ossia quella finalizzata all’acquisizione e al consolidamento di competenze su: tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il decreto attuativo del 22 giugno 2018 precisa quali sono gli argomenti finanziabili:
- Big data e analisi dei dati; cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Simulazione e sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Obblighi previsti dalle imprese
Come espressamente previsto dal decreto attuativo 22 giugno 2018, oltre alla certificazione, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare:
- Una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, che dovrà essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione, nell’ipotesi di attività formative organizzate all’interno dell’impresa, ovvero, se le attività sono state commissionate a soggetti esterni all’impresa, dal soggetto formatore esterno – l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;
- I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.
Al credito di imposta si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019).
Il bonus non è soggetto né al limite di 250.000 euro (previsto dall’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007) né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro (di cui all’articolo 34 della l. n. 388/2000). Per la proroga è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021.