
Cos’è:
un documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti a terzi. È uno dei pilastri fondamentali del nuovo sistemi di tracciabilità dei rifiuti.
Chi è obbligato
Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti; enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; tutti i Consorzi e i sistemi riconosciuti per il recupero e il riciclaggio; tutti gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi; alcuni enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e chi produce rifiuti derivanti da impianti di recupero, da trattamento acque e depurazione acque reflue e da abbattimento fumi, da fosse settiche e reti fognarie.
Chi è esonerato
Imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8000 euro annuo; imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.
Chi è obbligato con particolari modalità
Gli imprenditori agricoli, le attività dei parrucchieri, dei trattamenti estetici e dei tatuatori hanno l’obbligo di conferire i propri rifiuti a soggetti autorizzati alla raccolta e di conservazione progressiva dei formulari per 3 anni.
Modalità
In attesa del decreto che istituirà nuovi modelli, dati e vidimazione del R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale), le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico per il produttore iniziale e entro 10 giorni dalla data di consegna per chi effettua trasporto e per gli intermediari.
Compilazione affidata a terzi
Se la produzione annua non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di pericolosi, i produttori possono adempiere all’obbligo tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.
Ubicazione
I registri sono tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di smaltimento, stoccaggio, recupero, presso le sedi operative di trasportatori e intermediari.
Conservazione
I registri vanno conservati, unitamente ai formulari, per 3 anni dall’ultima registrazione e perennemente per le discariche.
Sanzioni
Per l’errata o incompleta tenuta dei registri il soggetto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 10.000 euro e se il registro si riferisce a rifiuti pericolosi la sanzione va da 10.000 a 30.000 euro.
Il C.A.T.A. Consorzio Artigiano per la Tutela dell’Ambiente offre alle imprese il proprio servizio di consulenza e tenuta dei registri: effettua assistenza telefonica, sopralluoghi per verificare lo stato di conformità legislativa, suggerisce ad ogni interessato modalità ad hoc per adeguarsi alla normativa, gestisce la documentazione, compila i registri predisponendo le relative dichiarazioni MUD e provvede alla formazione del personale referente.
Responsabile: ELEONORA SALVADEGO
mail: eleonora.salvadego@catasicurezza.it | Tel. 0437 851367