I cambiamenti in arrivo provengono da più fronti: da un lato La legge n.215/2021 ha modificato il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs n.81/2008) anticipando l’introduzione di diverse novità sulle attività di formazione con particolare riferimento a Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti secondo le modalità che verranno definite con un Accordo Stato-Regioni; dall’altro il Decreto del Ministero dell’Interno del 02/09/2021 modificherà la formazione e gli aggiornamenti, ora quinquennali, degli Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
CHIARIMENTI SUI NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI SULLA SICUREZZA
In attesa di maggiori dettagli che saranno definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e che dovrebbero essere prodotti entro il 30/06/2022, anticipiamo le prime indicazioni utili che sono state oggetto della circolare esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1 del 16/02/2022:
- Introduzione di un obbligo formativo per il Datore di Lavoro che non svolge il ruolo di RSPP;
- Modifica delle modalità di formazione dei Preposti e della periodicità di aggiornamento;
- Introduzione di una verifica finale di apprendimento per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Definizione della modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La Circolare chiarisce e conferma che nuovi obblighi entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.
ADDETTI ANTINCENDIO: CORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALI
La grande novità introdotta in materia di formazione antincendio per le aziende riguarda principalmente questi due aspetti:
- La modifica della classificazione delle attività da basso, medio e elevato, a livello 3, livello 2 e livello 1;
- L’introduzione della periodicità quinquennale per l’aggiornamento periodico di 2 ore per le attività di livello 3 (basso), 5 ore per le attività di livello 2 (medio) e di 8 ore per quelle di livello 3 (elevato).
Il decreto che apporta queste novità entrerà in vigore ad un anno dalla sua pubblicazione e quindi il 04/10/2022, ma le disposizioni transitorie e finali definiscono che, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire:
- Entro il 04/10/2023 per chi ha svolto l’ultima attività formativa antincendio prima del 04/10/2017
- Entro 5 anni dall’ultima attività formativa per chi la ha svolta dopo il 04/10/2017.
Centro Consorzi si è già attivato per aumentare ed implementare l’offerta di corsi ai fini di iniziare ad adempiere fin d’ora agli obblighi di aggiornamento per chi volesse prendersi per tempo.
FORMAZIONE SICUREZZA
Referente: ROBERTO PIOL
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