FORMAZIONE PREPOSTI
CHI: PREPOSTI NOMINATI
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
FORMAZIONE PREPOSTI
Articolo 19 c. 1 lettera g) ed Articolo 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza Stato/Regioni del 21.12.2011
- CORSO INIZIALE (Prova di verifica da effettuarsi con colloquio o test) – TUTTE LE CLASSI DI RISCHIO: 8 ore
- AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE – TUTTE LE CLASSI DI RISCHIO: 6 ore
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PREPOSTI
La formazione erogata anche a cura dei datori di lavoro prima dell’ 11 Gennaio 2012 viene riconosciuta come indicato:
1) NON sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (base e specifica) i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto una formazione in linea alle precedenti previsioni normative (art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 16.01.1997) ed in linea alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2) Resta per tutti questi lavoratori e preposti un obbligo di aggiornamento quinquennale (scadenza 11 gennaio 2017) per seguire i “corsi” della durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.
3) Per coloro che, alla data dell’11 Gennaio 2007, hanno svolto una formazione in linea con la normativa ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ma da più di cinque anni (prima dell’11 gennaio 2007) dovranno provvedere all’aggiornamento entro 12 mesi dall’emanazione degli accordi (scadenza: 11 gennaio 2013).
QUANDO
L’attività di formazione scatta con l’individuazione del Preposto.
COSA FARE
Contattare gli uffici Cata e Centro Consorzi
REFERENTE ATTIVITÀ
PIOL Roberto
Tel.: +39 0437 851361
e-mail: piol@centroconsorzi.it