La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto delle componenti energia elettrica e/o materia prima gas naturale relative al I trimestre del 2023, a condizione che il costo medio del gas/energia abbia subito nel IV trimestre 2022 un incremento superiore al 30% rispetto al costo del medesimo trimestre del 2019.
Le aziende, quindi, possono beneficiare del credito d’imposta relativi ai seguenti periodi secondo le percentuali previste da norma: [1]
Periodo di riferimento | Norma di riferimento | Misura del credito | Scadenza |
I trimestre 2023 (imprese energivore) | Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) | 45% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 31 dicembre 2023:
– utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “7010” – in caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7746” |
I trimestre 2023 (imprese non energivore) | Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) | 35% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica | Entro il 31 dicembre 2023
– utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “7011” – In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7747” |
I trimestre 2023 (imprese gasivore) | Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) | 45% della spesa sostenuta per la componente gas naturale | Entro il 31 dicembre 2023:
– utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “7012” – In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7748” |
I trimestre 2023 (imprese non gasivore) | Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) | 45% della spesa sostenuta per la componente gas naturale | Entro il 31 dicembre 2023:
– utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “7013” – In caso di cessione, utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7749” |
Il credito d’imposta è destinato:
- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell’anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse auto consumata nel primo trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
- Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 dicembre 2023.
I suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
Sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
Infine, i crediti sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).[2]
Per chiedere un preventivo di servizio:
MICHELE CARDIN progettazione.fondi@centroconsorzi.it | 320 4810 960
Documentazione da produrre:
- Visura camerale aggiornata
- Fatture e Bollette IV trimestre 2019 per il calcolo del credito e del relativo beneficio
- Fatture e Bollette IV trimestre 2022 e I trimestre 2023 per il calcolo del credito e del relativo beneficio